Limiti e norme
Protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Con specifico riferimento al DPCM del 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 29 agosto 2003) nel merito vengono definiti per le
esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, i
seguenti limiti:
Limiti di Esposizione (Art.3):
Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa
tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come
valori efficaci.
Valori di Attenzione (Art.3):
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni
ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere,
e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari,
si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
Nota: I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Obiettivi di Qualità (Art.4):
Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto
del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori
indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il
soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
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