Sati Italia

English
19  maggio 2012
 
 
   
angolo
 
SCHERMATURA ELETTROMAGNETICA

- Introduzione
- Linee di distribuzione e Canaline schermanti
-Legislazione, Normativa e Raccomandazioni
-Gli effetti dei campi  elettromagnetici sugli esseri umani
-Sistema di schermatura magnetica piana
- Descizione materiali schermanti


PRODOTTI SCHERMANTI
- Piastre schermanti
- Piastra serie LT
- Piastra serie MT
- Piastra serie HT

- Profili
- Canale e coperchio schermanti
- Guida all'installazione delle piastre piane
-Strutture a disegno per piastre di schermatura
- Guida all'installazione dei canali schermanti
- Calcolo dell'impatto ambientale del campo elettromagnetico
- Componenti
- Cabine elttriche
- Esempi di installazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi elettrici e magnetici: Protezione della popolazione
  • DM del 21/3/1988
  • DM del 16/1/1991
  • DPCM del 23/4/1992 e DPCM 28/9/1995
  • Legge 36 del 22/2/2001
  • DPCM 8/7/2003 (GU n. 200 del 29/08/2003)
  • Raccomandazione CEE 12 Luglio 1999 – Linee guida ICNIRP
  • Decreto Ministeriale del 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”
Legge Quadro
  • Legge quadro 36/2001: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
  • DPCM 8 Luglio 2003
  • 0 Hz < f < 100 kHz
  • 100kHz < f < 300 GHz
DPCM 8/7/2003 (GU n. 200 del 29/08/2003)
 (0 Hz < f < 100 kHz)
  • Il decreto citato rappresenta il decreto attuativo della: “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”,  del 22 Febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella GU n. 55 del 7/3/2001, relativamente all’alta frequenza. 
  • Senza entrare nel merito della legge quadro, il DPCM 8/7/2003 definisce: “Fissazioni dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
  • I limiti fissati dalla legge non si applicano ai lavoratori esposti per motivi professionali
  • Per le esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/07/99 (quindi linee guida ICNIRP).
  • La legge ed il relativo decreto hanno introdotto il concetto del valore di attenzione e degli obiettivi di qualità .
DPCM 8/7/2003 (GU n. 200 del 29/08/2003)
  • Articolo 3 (limiti di esposizione e valori di attenzione)
  • 1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 mT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
  • 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 mT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
  • Articolo 4 (obiettivi di qualità)
  • 1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 mT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
  • Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
  • Riferimento all’art. 5 comma 5.1.3 “Procedimento semplificato: calcolo della distanza di prima approssimazione” che introduce il concetto di Distanza di Prima Approssimazione (Dpa)
  • Possibilità di utilizzare le formule riportate dalla norma CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo” del 1 aprile 2006.
CEI 106-11
  • Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo” del 1 aprile 2006  definisce la fascia di rispetto come lo spazio circostante ai conduttori di una linea che comprende tutti i punti caratterizzati da un valore di induzione magnetica maggiore od uguale a 3 μT; stabilisce inoltre che la proiezione al suolo di detto volume sia da intendersi come un calcolo di I livello.
Commento al DM 29/05/2008
  • Buona applicabilità nel caso di linee aeree ed in cavo considerando in modo estensivo le tipologie di incrocio ed affiancamento con altre linee
  • Scarsa applicabilità nel caso delle cabine elettriche a causa del numero elevato di gradi di libertà (numero di trasformatori, tipologia di connessione trafo-quadri, etc.)
  • Necessario in questi casi utilizzare software 3D che tengano conto in particolare della sovrapposizione degli effetti e della geometria delle connessioni interne alla cabina
    Campi elettromagnetici: protezione della popolazione (100 kHz < f < 300 GHz)
  • DM 10/9/98 n. 381
  • Legge 36 del 22/2/2001
  • DPCM 8/7/2003 (GU n. 199 del 28/08/2003)
  • Raccomandazione CEE 12 Luglio 1999 (linee guida ICNIRP)   
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: protezione dei lavoratori
  • Linee guida ICNIRP 1998 (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection):GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)
  • Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
  • D. L.gs n. 257 del 19 novembre 2007
  • D. L.gs n.81, 9 aprile 2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Livelli di riferimento ICNIRP per l’esposizione lavorativa
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
  • Dopo le direttive:
    direttiva sulle vibrazioni (2002/44/CE) :

    direttiva sul rumore (2003/10/CE)
  • Direttiva 2004/40/CE: Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
  • Punti fondamentali:
    protezione dagli effetti considerati accertati (non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine)
    linee guida ICNIRP 1998 quale riferimento tecnico-scientifico per la definizione dei limiti di esposizione (Raccomandazione sulla protezione della popolazione del luglio 1999)
    a differenza della Raccomandazione la direttiva affronta il merito degli obblighi datori di lavoro, dei provvedimenti per ridurre l’esposizione, e della sorveglianza sanitaria
  • Definizione di “limiti di esposizione” e di “valori di azione”:
valori limite di esposizione: limitazioni all’esposizione a campi elettromagnetici che sono direttamente basate su effetti sanitari accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti assicura che i lavoratori esposti siano protetti da tutti gli effetti nocivi noti (restrizioni di base ICNIRP);
alte frequenze:
•SAR mediato sul corpo intero o e locale (testa e arti), media temporale su periodi di sei minuti
basse frequenze:
•densità di corrente indotta nella testa e nel tronco, valore istantaneo
valori di azione: il valore di parametri direttamente misurabili a cui si devono intraprendere una o più delle misure specificate in questa direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione (livelli di riferimento (ICNIRP)
  • Il datore di lavoro deve in primo luogo valutare e, se necessario, misurare e calcolare i livelli di campo elettromagnetico a cui i lavoratori sono esposti, e se su tale base i valori di azione risultano superati, si deve stabilire e, se necessario, calcolare se vengono superati i limiti di esposizione;
  • al di sotto dei valori di azione non è necessario intraprendere alcuna iniziativa;
nove questi siano superati, l’azione è quella di verificare se sono superati o rispettati i limiti di esposizione
  • le valutazioni dosimetriche sono notevolmente complesse e richiedono metodi di calcolo molto sofisticati
Proroga della direttiva europea 2004/40/CE concernente i CEM sul luogo di lavoro
  • Il 26 ottobre 2007, la Commissione europea ha annunciato la proroga dell’attuazione della direttiva sugli agenti fisici (CEM) (direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
  • Questa proposta modifica la data di recepimento della direttiva 2004/40/CE al 30 aprile 2012, al fine di concedere il tempo necessario alla preparazione di un testo rettificato che tenga in maggiore considerazione alcune tecnologie che fanno uso di campi statici o a bassissima frequenza, come la risonanza magnetica per immagini (MRI).
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VIII: Agenti Fisici
  • Capo I – Art. 180 – Comma 1: Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, …
  • Capo IV : Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Art. 206-212
  • Art. 208 – Valori limite di esposizione e valori d’azione
F1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1
F2. I valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2
  • Art. 212 – Linee Guida
FIl ministero della Salute, avvalendo degli organi tecnico scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente Capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica
Sintesi e commento condivisa con l’Ispesl
Il Capo IV del Titolo VIII del decreto 81/2008, che contiene il recepimento 
della 2004/40, entrerà infatti in vigore il 30 aprile 2012, come da articolo 306 (disposizioni finali), in quanto la direttiva 2008/46/CE (pubblicata il 26 aprile) ha modificato la 2004/40 portandone il termine di recepimento al 30 aprile 2012.
 
“La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va comunque fatta ai sensi del capo I del titolo VIII (che entra in vigore subito ma sarà sanzionabile 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto, quindi a fine luglio), ed in particolare dell'articolo 181, anche attraverso il richiamo all'art. 28. Certo, il superamento dei limiti non sarà direttamente sanzionabile, ma comunque il 181 (e tutto il capo I del titolo VIII) aggiungono molto rispetto al vecchio 626. L'Ispesl ed il coordinamento delle regioni stanno già lavorando ad una prima guida applicativa, dove si raccomanderà alle aziende di attivare subito la valutazione facendo comunque riferimento al capo IV, fermo restando che l'organo di vigilanza potrà sanzionare l'omessa valutazione del rischio (e quel che ne consegue), ma non le violazioni direttamente riconducibili agli articoli del capo IV”.