Resistenza al fuoco - Dichiarazioni e certificazioni
D.M. del 16/02/2007: - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione.
D.M. del 09/03/2007: - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette
al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2007, di entrambi i decreti, vengono
abrogate la C.M. n. 91 del 14 settembre 1961 e il D.M. n. 60 del 13 marzo 1986.
Il decreto del 16 febbraio 2007 si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è
prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di incendio delle opere
in cui sono inseriti.
Indica, i criteri secondo cui classificare la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi;
le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove,
calcoli e confronti con tabelle.
Gli allegati al decreto descrivono le modalità per utilizzare tali risultati ai fini delle classificazioni.
Vengono definite i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco
commercializzati nell’Unione Europea e provenienti dagli Stati aderenti all’accordo SEE e dalla Turchia, di quelli muniti di
certificazione CE e di quelli per i quali non è ancora stata applicata la procedura CE, in assenza delle specificazioni tecniche.
Stabilisce inoltre, i limiti temporali entro cui sono validi i rapporti di prova di resistenza al fuoco, rilasciati dai Vigili del
Fuoco o da laboratori autorizzati.
Il decreto 9 marzo 2007, stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere di costruzione nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ad esclusione
delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco, sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi.
Le disposizioni del decreto, si applicano alle attività i cui progetti vengono presentati ai Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, per l’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R.
12 gennaio 1998 nr. 37, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto.
Il nuovo metodo per calcolare il carico d’incendio ed il superamento della Circolare 14/09/1961 n. 91, anche per quanto
riguarda gli aspetti di verifica sperimentale e tabellare, segna indubbiamente la fine di un’epoca.
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